IL PRESIDENTE
  Il comune di Genova ha interessato l'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici relativamente all'interpretazione ed all'applicazione
di  alcune disposizioni della normativa in tema di project financing,
istituto  previsto  agli  articoli  37-bis  e  seguenti  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
  Stante  il  rilievo  che  riveste  la  questione  in  oggetto ed il
coinvolgimento  di  molteplici  interessi  del  settore degli appalti
pubblici,  in  conformita'  a  quanto  disposto  nel  regolamento sul
funzionamento  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici,
secondo  il  quale  ogni  valutazione  dei problemi e delle prassi va
condotta   in   base  agli  apporti  delle  Amministrazioni  ed  enti
rappresentativi  di  apparati  e  interessi  del  settore  dei lavori
pubblici,  l'Autorita'  stessa  ha  convocato un'audizione, che si e'
tenuta presso la propria sede in data 13 aprile 2000.
  Alla  convocazione  e' stato allegato un documento base predisposto
dall'Autorita'  nel  quale  veniva  prospettato il quadro complessivo
della questione e venivano poste le seguenti problematiche:
    a) se  l'asseverazione  da  parte  degli  istituti di credito del
piano   economico-finanziario   presentato   dal   promotore  sia  da
intendersi come impegno della banca stessa a finanziare l'opera;
    b) se  i  soggetti  che  partecipano alla licitazione privata per
l'affidamento  della  concessione  dovranno, come il promotore per la
proposta,  presentare  un piano finanziario asseverato da un istituto
di credito, a supporto della propria offerta;
    c) se,   qualora   il   perseguimento  dell'equilibrio  economico
finanziario   sia   assicurato   dal  concedente  anche  mediante  la
corresponsione  di  un  prezzo,  quest'ultimo sia da corrispondere in
conto lavori o in conto gestione, ai fini del calcolo dell'I.V.A.
  Conseguentemente  sono  state  acquisite  memorie  e  documenti dei
partecipanti    all'audizione,    conservati    presso   gli   uffici
dell'Autorita', ed il consiglio dell'Autorita' ha assunto la seguente
deliberazione.
                    Considerazioni dell'Autorita'
  1)  Il fenomeno della finanza di progetto e' un istituto di origine
anglosassone,  che ha trovato inizialmente la propria applicazione in
paesi   di   common   law,   ove   l'ordinamento  giuridico  presenta
caratteristiche  di flessibilita' non comuni alle basi strutturali di
quello italiano.
  La   caratteristica   qualificante   di   tale   istituto  consiste
essenzialmente nella copertura finanziaria di importanti investimenti
sulla base di un progetto in quanto tale, prendendo in considerazione
la  sua validita', la sua corretta gestione e quindi la sua capacita'
di produrre reddito per un determinato periodo di tempo.
  A   differenza  del  tradizionale  finanziamento  all'imprenditore,
basato  sull'equilibrio  finanziario  ed  economico  del soggetto, il
project  financing  si basa, pertanto, sulle prospettive reddituali e
sui  flussi  di  cassa  attesi  da  una specifica iniziativa. Esso si
applica,    quindi,   con   particolare   riferimento   ai   progetti
infrastrutturali   nel   settore  delle  opere  pubbliche,  a  quelle
iniziative  che risultano essere in grado di generare un cash flow di
gestione  e un adeguato profitto in termini di capacita' a soddisfare
un bisogno reale diffuso.
  Ne  consegue che il project financing non e' uno strumento adatto a
tutte  le  iniziative  che richiedono elevati investimenti, ma solo a
quelle  dotate  di  un  rapporto di leva tale da rendere l'iniziativa
affidabile,    prescindendo    dalle   garanzie   e   dall'equilibrio
economico-finanziario   dei   suoi   promotori.  L'iniziativa  viene,
pertanto,  valutata  esclusivamente  o prevalentemente sulla base dei
profitti che puo' generare.
  Altro  elemento  peculiare della finanza di progetto e' la presenza
di  una  singolare strutturazione dei rapporti giuridici ed economici
che  si  instaurano tra i molteplici operatori pubblici e privati che
vi  partecipano. Si tratta cioe' di un fenomeno contrattuale globale,
inteso  come  mezzo  per  gestire  e ripartire il rischio connesso al
progetto  fra  i  soggetti  coinvolti  nell'iniziativa. L'istituto in
questione  non  puo'  essere letto quindi in chiave atomistica, cioe'
come  sommatoria dei singoli rapporti contrattuali che lo compongono,
ma,  al  contrario,  va interpretato quale risultato del collegamento
negoziale fra molteplici rapporti giuridici in cui gli interessi, gli
obblighi  e  le  responsabilita'  rendono  difficile qualificare come
"terzo"  uno  dei  soggetti partecipanti all'iniziativa rispetto alle
prestazioni rese dagli altri soggetti coinvolti.
  Ne  consegue  che  le  operazioni  realizzate  con lo strumento del
project financing si distinguono per una estrema contrattualizzazione
dei  rapporti  giuridici sottostanti e per il quasi totale isolamento
del  progetto  (ring  fence)  da ogni relazione esterna. Strettamente
connessa ad una tale logica strutturale e contrattuale e' la presenza
pervasiva  dei  soggetti  finanziatori  che  entrano  nella  vita del
progetto  sin  dalla  sua  fase  iniziale  e ne determinano termini e
condizioni di operativita'.
  Le   banche,   infatti,   cessano   di   essere   elemento  esterno
dell'iniziativa  imprenditoriale  per  assumere un ruolo di controllo
dell'intera  operazione  in  modo  assolutamente  nuovo  rispetto  ai
tradizionali interventi di finanziamento.
  Nella  finanza  di  progetto  esse sono chiamate ad un'attivita' di
valutazione  dei progetti ed a strutturare le tecniche finanziarie al
fine di incrementame la redditivita', con cio' segnando il definitivo
passaggio dal finanziamento di impresa al finanziamento del progetto.
Si  tratta,  cioe',  di  un  investimento  di capitali da parte degli
istituti   di  credito  basato  sull'analisi  della  capacita'  della
proposta di generare ricavi.
  Con   l'introduzione   della  valutazione  del  merito  di  credito
dall'impresa  al  progetto  e  dalla  valutazione della affidabilita'
patrimoniale   dell'imprenditore   alla  capacita'  del  progetto  di
ripagare  il debito e generare reddito, il project financing modifica
conseguentemente la prospettiva del confronto tra imprese e banche.
  Diverso  appare  anche il rapporto tra gli istituti di credito e le
stesse  amministrazioni  pubbliche  che necessitano di un sostegno da
parte  degli intermediari finanziari non piu' limitato alla provvista
di capitale al concessionario per la realizzazione dell'opera, ma che
si concretizza nella necessaria assistenza specialistica al montaggio
dei   progetti,   nell'attivita'  di  ausilio  alla  stessa  stazione
appaltante ed al controllo continuo dell'iniziativa.
  A  livello  internazionale,  i  servizi  offerti  dagli istituti di
credito nelle operazioni di project financing si possono classificare
in due grandi categorie:
    servizi di consulenza;
    servizi di finanziamento.
  I  primi  sono  finalizzati  alla  definizione del rischio connesso
all'operazione, dei tempi della stessa e della sua dimensione al fine
di renderla "bancabile", cioe' proponibile ai finanziatori.
  Questo  tipo  di  attivita',  in  linea teorica, puo' essere svolta
anche  da  soggetti  diversi  dagli  istituti  di credito, poiche' si
concretizza  in  una  prestazione  di  servizi di consulenza tecnica,
legale e finanziaria che non richiedono la disponibilita' di notevoli
mezzi  finanziari. Tuttavia, nell'attivita' di consulenza, il ricorso
ad  una banca e' comunemente ritenuto indispensabile in ragione della
conoscenza  del  mercato da essa posseduta che influisce sulle scelte
progettuali allo scopo di rendere l'operazione realizzabile.
  L' analisi dei costi e dei ricavi del progetto, la ripartizione dei
rischi,  il  modello  economico  finanziario  di riferimento ed altri
parametri   finanziari   che   rappresentano   la  valutazione  della
"bancabilita'"   del   progetto   sono   contenuti   nell'information
memorandum. Ad esso si accompagna il documento chiamato "term sheet",
in   cui   vengono   descritte   le   condizioni  ed  i  termini  del
finanziamento.
  I  servizi  di  finanziamento,  invece,  consistono nella effettiva
erogazione  di  capitale,  di  rischio  o di debito, sulla base degli
studi  predisposti  dai  consulenti.  Essendo necessaria una notevole
disponibilita'  finanziaria  si tratta di un'attivita' di prevalente,
se non di esclusivo, interesse degli intermediari finanziari.
  In  passato  il  ruolo  del consulente finanziario terminava con la
redazione  dell'information  memorandum  contenente  anche  il  piano
economico  finanziario  del  progetto con i flussi di cassa previsti,
ponendo  in essere una netta separazione tra la banca che strutturava
e garantiva il piano e quella che lo finanziava.
  La  separazione  dei  due  ruoli  di  consulente  e di finanziatore
presenta  il  vantaggio  che  il  consulente,  non  fungendo anche da
intermediario  finanziario,  puo'  assicurare  quell'imparzialita' di
giudizio  che  garantisce  il  bilanciamento  tra  gli  interessi del
promotore e dei finanziatori che interverranno successivamente.
  Tuttavia,  gli istituti di credito che intervengono successivamente
nella   fase   del  finanziamento  potrebbero  mancare  di  punti  di
riferimento   credibili   e  di  conseguenza  potrebbe  derivame  una
difficolta'  nel  reperimento  dei  fondi  e,  quindi,  il rischio di
rendere il progetto irrealizzabile.
  A  cio' si aggiunga il pericolo di duplicazione dei costi derivante
dalla  circostanza  che  il  finanziatore vorra' comunque riesaminare
l'insieme  degli  aspetti  legali, tecnici, fiscali ed amministrativi
per accordare il finanziamento.
  E'  opportuno  rilevare  che  a livello internazionale, proprio con
particolare  riferimento  alle  operazioni  di  project financing, un
numero sempre crescente di banche opera secondo il cosiddetto modello
integrato, ossia nella duplice veste di consulente e di finanziatore.
Cio'  consente  di  offrire  al  promotore tutti i vantaggi derivanti
dall'avere  un unico interlocutore che lo garantisce in tutte le fasi
di  vita  del  progetto,  evitando  il  rischio  di  porre  in essere
attivita'  che  si  possono  parzialmente  sovrapporre ed inutilmente
duplicare, influendo in tal modo sul costo complessivo del progetto e
soprattutto  limitando  i rischi di insuccesso nella fase di raccolta
dei fondi.
  Dalla  prassi  nazionale  ed  internazionale  in  tema  di  project
financing,  si rileva che di particolare importanza e' il ruolo della
banca   cosiddetta   "arranger"   che   assume  un  ruolo  preminente
nell'organizzazione del prestito e che svolge l'attivita' di reperire
il  finanziamento sul mercato, assicurando comunque la sottoscrizione
diretta  di un certo ammontare. Nelle operazioni di project financing
e'   molto   frequente   che   i   promotori  richiedano  impegni  di
finanziamento interamente sottoscritti (underwriting), che consistono
in  impegni  legali  assunti  sulla  base  di  termini  e  condizioni
negoziate  e  concordate  tra  le  parti,  che  formano il cosiddetto
term-sheet.   L'impegno  e'  vincolante  ed  e'  soggetto  ad  alcune
condizioni sospensive specificatamente indicate.
  Il  processo  di  underwriting  (nelle  differenti formulazioni del
"fully  underwritten"  e  del  "fully committed"), quindi, sposta sui
sottoscrittori  il rischio di un insuccesso nella fase di reperimento
dei  capitali,  poiche'  nel  caso  che  le altre banche rifiutino di
finanziare il progetto gli "underwriters" sono obbligati a contrarre,
cioe'   legati   all'impegno   di   dover   comunque   provvedere  al
finanziamento a favore del promotore.
  Nonostante  il  costo per il promotore ed il rischio per le banche,
il  ricorso  al  processo di underwriting puo' risultare determinante
nello   sviluppo  di  operazioni  di  project  financing.  Il  motivo
principale  e'  che  la certezza dei finanziamenti crea affidabilita'
del  progetto, favorendo la stipula degli altri contratti commerciali
e    consentendo    un    tempestivo    avvio   della   realizzazione
dell'iniziativa.
  A  cio'  si aggiunga l'affidamento che l'operazione di cui trattasi
genera  nell'amministrazione  pubblica  che  puo' contare su un piano
finanziario  reso ancor piu' solido, in quanto garantito direttamente
dalle banche mediante un impegno di sottoscrizione.
  Detto   impegno,   come   detto,   non  equivale  ad  un  effettivo
finanziamento  poiche'  sara'  la banca arranger a reperire gli altri
finanziatori,  anche  mediante la creazione di un pool di istituti di
intermediazione  finanziaria,  ma  getta  le  basi  per assicurare il
passaggio  da  una  mera  ipotesi  di investimento ad un progetto che
possiede  tutte  le  potenzialita' tecniche, legali ed economiche per
essere realizzato.
  Dall'analisi   suesposta   circa   i   principali   meccanismi  che
caratterizzano   le   operazioni   in  project  financing  a  livello
internazionale,  occorre ora passare ad esaminare come detto istituto
e' stato disciplinato dal legislatore nazionale.
  Con il dettato normativo contenuto nella legge 11 febbraio 1994, n.
109,  e  successive  modificazioni e' stato in effetti introdotto nel
nostro ordinamento giuridico, in relazione al solo settore dei lavori
pubblici,   l'istituto   della  finanza  di  progetto,  disciplinando
tuttavia solo alcuni aspetti del fenomeno.
  Inteso  come  un  originale sistema di impulso per la realizzazione
delle  opere  pubbliche, esso rappresenta anche per gli enti pubblici
uno   strumento   cui  ricorrere  quasi  necessariamente,  stante  il
preoccupante    divario   esistente   in   termini   finanziari   tra
disponibilita'   del   settore   pubblico   e  fabbisogno  per  opere
infrastrutturali ad uso della collettivita'.
  Tuttavia, affinche' un'operazione ad iniziativa del promotore possa
raggiungere  gli  obiettivi prefissati occorre un nuovo comportamento
ed    atteggiamento   sia   da   parte   dei   soggetti   costituenti
l'amministrazione  pubblica  sia  da  parte  del  mondo finanziario e
bancario  e di quello imprenditoriale. Occorre ribadire, infatti, che
nel  project  financing muta radicalmente la prospettiva dell'analisi
che  si  deve  effettuare:  non  piu' una valutazione dell'equilibrio
economico  e  finanziario del realizzatore, ma di quello del progetto
che  si  propone.  E'  pertanto  essenziale  una corretta analisi dei
bisogni,  soprattutto  in  termini  del  potenziale  bacino  d'utenza
dell'opera finita e di quantificazione dei costi di realizzazione, in
quanto  se  essa  sara' esatta potra' garantire l'indispensabile cash
flow.
  L'istituto della programmazione triennale gioca un importante ruolo
nella applicazione dello strumento di cui trattasi. Ogni anno infatti
la pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni individua i
bisogni della collettivita' e le opere da realizzare per rispondere a
detti  bisogni  mediante un programma triennale scorrevole articolato
in  elenchi  annuali.  La  programmazione pertanto individua anche le
opere realizzabili mediante lo strumento della concessione basato sul
project  financing, ossia con una procedura ad iniziativa di soggetti
privati.
  Infatti,  a  differenza  dell'istituto  della  concessione  vera  e
propria    che    si    basa   sull'iniziativa   dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'istituto del project financing prevede l'iniziativa
del  privato, pur nella considerazione che entrambe le fattispecie in
realta'  prendono  l'avvio  da  una  scelta  pubblica  effettuata nel
programma triennale.
  E'  importante  sottolineare  che  la legge, infatti, non ha inteso
sostituire  le  scelte  dell'amministrazione  con quelle del privato:
oltre al fatto che l'opera deve essere gia' inserita in uno strumento
di  programmazione,  l'amministrazione e' l'unico soggetto deputato a
decidere  quale  sia  il  momento  piu'  opportuno per partire con la
realizzazione  dell'opera stessa e quali opere rivestano un carattere
prioritario.
  L'intento  del legislatore e' dunque quello di rispettare le scelte
di  priorita'  degli  interventi effettuate dall'Amministrazione, nel
cui  ambito  possono  essere  avanzate  proposte da parte del privato
promotore.
  Nella  procedura  ad  iniziativa  dei  privati,  ai sensi dell'art.
37-bis  della  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni,  i
promotori  possono  proporre entro il 30 giugno di ogni anno, termine
da   considerarsi  perentorio,  alle  amministrazioni  competenti  la
realizzazione di infrastrutture aventi carattere imprenditoriale gia'
inserite  nel  programma  triennale  e  negli  strumenti  urbanistici
approvati. Dette proposte devono comprendere:
    uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
    uno studio di fattibilita';
    un progetto preliminare;
    una bozza di convenzione;
    un  piano  economico-finanziario  asseverato  da  un  istituto di
credito;
    una specificazione del servizio e della relativa gestione;
    l'indicazione: dei parametri di cui all'art. 21, comma 2, lettera
b) della legge stessa, per la valutazione dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa,  basati  sul  piano  economico-finanziario;  delle
garanzie  offerte  alla amministrazione; delle spese sostenute per la
predisposizione  della  proposta  entro i limiti previsti dalla norma
stessa.
  Uno  degli elementi costitutivi della proposta, quindi, e' il piano
economico  finanziario asseverato da un istituto di credito, che deve
comprendere  tutti gli elementi atti a consentire all'amministrazione
di compiere una propria valutazione sull'iniziativa.
  Il piano economico finanziario e' in sostanza l'insieme degli studi
e  delle  analisi  che  consentono  una  valutazione preventiva della
fattibilita'  finanziaria del progetto e il disegno di una ipotesi di
modalita'   di  reperimento  dei  fondi  necessari  per  il  sostegno
dell'iniziativa stessa.
  Esso  e' orientato prevalentemente a definire il profilo di rischio
dell'operazione, i relativi tempi di attuazione e la dimensione della
stessa   al   fine   di   renderla  proponibile  alla  comunita'  dei
finanziatori.  Con  tale  strumento  viene  valutata  la  sussistenza
dell'equilibrio  dell'investimento sotto il duplice profilo economico
e  finanziario,  cioe'  sia  con  riguardo ai ricavi che si attendono
mediante  l'applicazione  delle tariffe e che devono poter ripagare i
costi   di   realizzazione  dell'infrastruttura  e  di  gestione  del
servizio,  sia  in  relazione alle risorse finanziarie che devono far
fronte agli esborsi monetari.
  Il  legislatore  ha  disposto,  inoltre,  che  il  piano  economico
finanziario di cui trattasi debba essere asseverato da un istituto di
credito.
  Secondo    alcuni    partecipanti   all'audizione   l'asseveramento
consisterebbe  nella  sola  attestazione  da parte della banca atta a
comprovare  che  i  flussi  di entrate previsti nello svolgimento del
servizio,  sulla  base delle analisi svolte dal promotore, saranno in
grado  di  assicurare la copertura dei costi previsti ed il reintegro
dei   finanziamenti   acquisisti   sul  mercato.  Cio'  non  dovrebbe
implicare, altresi, una valutazione approfondita da parte della banca
del  mercato  interessato,  sia  dal lato della domanda che da quello
dell'offerta,  ed un esame della struttura dei prezzi e delle tariffe
praticabili,  perche'  in  tal modo si duplicherebbero gli studi gia'
compiuti  dal promotore. Si tratterebbe, quindi, solo di una verifica
di  massima,  atta  a dimostrare la credibiita' dell'iniziativa ossia
che  il  prospetto  finanziario del progetto abbia una coerenza e una
propria  validita'  ai tassi di mercato. L'Autorita' ritiene, invero,
che  la natura e la funzione che il legislatore ha inteso riconoscere
all'attivita' di asseveramento degli istituti di credito non consente
di  poter  ricondurre  la  stessa ad una mera verifica di massima del
piano  economico  finanziario.  Detta  attivita'  e' da intendersi in
primo   luogo   come   esercizio   di   una   funzione  di  rilevanza
pubblicistica,   che   si   sostanzia   nell'accertamento  effettuato
dall'istituto  di  credito,  in luogo dell'amministrazione stessa, su
uno degli elementi costitutivi della proposta.
  L'attivita' di asseverazione e' volta quindi ad un esame critico ed
analitico  del  progetto,  in cui vengono valutati gli aspetti legati
alla  fattibilita'  dell'intervento, alla sua remunerativita' ed alla
capacita'  di  generare  flussi  di  cassa  positivi.  Essa  risulta,
pertanto,  essere  un  elemento  essenziale  della  proposta vista la
necessita'  di  utilizzare  il piano economico finanziario presentato
dal  promotore  per  determinare  il valore degli elementi mediante i
quali   valutare  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  nella
successiva  gara propedeutica alla procedura negoziata prevista dalla
legge per l'affidamento della concessione.
  Non  e' sufficiente, quindi, che l'istituto di credito effettui una
semplice   verifica   di  massima  del  piano  economico  finanziario
presentato  dal  promotore,  ma  sara' necessario che esso attesti la
coerenza   degli   elementi   che   lo  compongono,  con  particolare
riferimento  a quelli previsti dall'art. 18, comma 3, e dall'art. 85,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
  In  particolare,  l'attivita' di asseverazione dovra' attestare che
il   piano   economico   finanziario   e'   coerente  ai  fini  della
determinazione dei seguenti elementi:
    a) l'eventuale     prezzo     massimo    che    l'amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere;
    b) l'eventuale  prezzo  minimo  che il concessionario e' tenuto a
corrispondere per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
    c) l'eventuale   canone   da   corrispondere  all'amministrazione
aggiudicatrice;
    d) la  percentuale  dei  lavori  da appaltare obbligatoriamente a
terzi;
    e) il  tempo  massimo  previsto per l'esecuzione dei lavori e per
l'avvio della gestione;
    f) la durata massima della concessione;
    g) il  livello  minimo  della  qualita' di gestione del servizio,
nonche' delle relative modalita';
    h) il  livello  iniziale  massimo e la struttura delle tariffe da
praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
  L'asseveramento  deve  altresi'  fornire  indicazioni alla stazione
appaltante  circa  l'identificazione  di eventuali ulteriori elementi
specifici che saranno inseriti nel contratto.
  Infine,   l'asseveramento   dovra'   indicare   utili  elementi  di
valutazione  per  la stazione appaltante perche' la stessa preveda la
facolta'  o l'obbligo per il concessionario di costituire la societa'
di progetto prevista dall'art. 37-quinquies della legge quadro.
  L'istituto  di  credito,  in conclusione, e' chiamato a svolgere la
propria  attivita' di asseveramento per attestare, in particolare, il
valore   degli   elementi  suindicati  che  verranno  successivamente
inseriti  nel  bando  di gara dalla stazione appaltante quali criteri
per valutare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  Da  cio'  deriva che il mancato o incompleto asseveramento comporta
la  conseguente  inammissibilita'  della  proposta,  poiche'  viene a
mancare  una parte fondamentale della stessa, esplicitamente prevista
dal  legislatore.  Cio'  in  quanto  la  proposta  non  potra' essere
ritenuta  di  pubblico  interesse  e, di conseguenza, approvata se la
stessa   non  risulta  completa  in  ogni  sua  parte,  ivi  compresa
l'asseverazione  analitica  da  parte  degli  istituti di credito del
valore degli elementi sopra indicati.
  Pertanto, in presenza di un asseveramento incompleto o nel quale la
coerenza  del  piano economico finanziario in relazione agli elementi
di  cui  agli  articoli  18,  comma 3, e 85, comma 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999,   non  sia  ritenuta
sufficientemente  e  chiaramente  attestata,  la stazione appaltante,
durante  l'attivita'  valutativa prevista all'art. 37 ter della legge
n. 109/1994, e successive modificazioni, sara' tenuta a richiedere al
promotore   e  all'istituto  di  credito  asseverante  le  necessarie
integrazioni  e/o  chiarimenti, al fine di poter ritenere ammissibile
la  proposta  stessa.  E  cio'  anche  in  riferimento  alle proposte
presentate entro la data del 30 giugno 2000.
  Stabilita  la  natura e la funzione dell'attivita' di asseveramento
che  deve  essere  compiuta  dagli  istituti  di credito, bisogna ora
esaminare  se essa possa intendersi anche come obbligo a contrarre da
parte  dell'istituto  di  credito,  cioe'  come impegno al successivo
finanziamento a favore del promotore.
  Pur  dovendo  rilevare  che nella legge quadro sui lavori pubblici,
che rappresenta solo una delle possibilita' applicative della finanza
di    progetto,   l'elemento   finanziario   e   quello   tipicamente
imprenditoriale  sembrano a volte difficilmente distinguibili e viene
correttamente  apprezzato  dal  legislatore  il ruolo centrale che la
figura  del  finanziatore  assume tipicamente in questo fenomeno, non
puo'  tuttavia ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre agli
istituti    di   credito   asseveranti   l'obbligo   del   successivo
finanziamento.
  Al  contrario,  dal  dettato  normativo  si  puo'  rilevare  che il
legislatore  ha voluto distinguere i due momenti dell'asseveramento e
del  finanziamento,  considerando  il  primo come attivita' svolta in
luogo   e   nell'interesse   dell'amministrazione  per  attestare  la
validita'   degli   elementi   che   compongono  il  piano  economico
finanziario.
  Non  ha  rilievo  in  questa  sede  ma  e' problema di rapporti tra
promotori  ed  istituti di credito se l'asseveramento possa creare in
capo  al  primo,  legittime  aspettative  di finanziamento e a limite
l'ipotizzabilita'   di  una  responsabilita'  di  natura  civilistica
secondo il nostro ordinamento.
  Infine,  nell'ottica  della  ripartizione  del  rischio tra tutti i
soggetti  coinvolti  ed in considerazione del richiamato collegamento
negoziale  che  caratterizza  le  operazioni  di  project financing a
livello internazionale, si sottolinea l'auspicio formulato in sede di
audizione  che  il  promotore  e  la  stessa  amministrazione possano
"contare"  sulla  proposta  non  solo  in  termini  di verifica della
sostenibilita'  economica della stessa, ma anche come "bancabilita'",
cioe'  effettiva  garanzia  di erogazione dei finanziamenti necessari
alla sua realizzazione.
  Ma, al di la' di questa prospettiva de jure condendo, allo stato e'
fondamentale  il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione chiamata
a   dare   certezza   alla   programmazione   delle   opere  ed  alla
pianificazione  territoriale  per  agevolare  il  capitale di rischio
privato, cosi' da rendere piu' agevole il processo di finanziamento e
di realizzazione delle grandi opere.
    2) Per quanto attiene, poi, al secondo quesito alcuni intervenuti
hanno  ritenuto  che i concorrenti partecipanti alla successiva gara,
ai  sensi  dell'art.  37-quater della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni,  non  debbano presentare un piano economico-finanziaro
asseverato, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una difformita' di
trattamento tra i concorrenti per una concessione su iniziativa della
pubblica  amministrazione  e quelli per una concessione su iniziativa
di un promotore privato.
  A  tal  fine  occorre  rilevare  che se e' pur vero che le proposte
presentate  dai  concorrenti  alla  successiva  gara  si basano sulla
proposta  del promotore, gia' valutata dall'amministrazione e posta a
base  della  gara  stessa, va opportunamente evidenziato che anche le
offerte  dei  concorrenti  debbono consentire all'amministrazione una
valutazione  delle  stesse  in  termini  non  difformi  da  quanto e'
accaduto per la proposta del promotore.
  E  poiche'  l'attivita'  di asseveramento e' volta ad assicurare in
primo  luogo la coerenza del piano economico-finanziario in relazione
agli elementi di cui all'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554, ne consegue che sara'
necessario  che  anche le proposte dei concorrenti siano corredate da
un  piano  economico finanziario asseverato da un istituto di credito
nei  limiti  in  cui  risultino  modificati  il valore degli elementi
necessari  per  la  determinazione  dell'offerta  economicamente piu'
vantaggiosa.
    3)  Per quanto attiene, infine, al terzo quesito questa Autorita'
si   riserva  di  far  conoscere  le  proprie  determinazioni  avendo
interessato della questione il Ministero delle finanze, per quanto di
competenza.
                             Conclusioni
  Per i motivi suesposti, l'Autorita' ritiene che:
    1)  l'attivita'  di  asseveramento  degli istituti di credito non
costituisce impegno giuridico al successivo finanziamento.
  Essa  e'  esercizio  di  una  funzione  di  rilevanza pubblicistica
mediante  la  quale  si  accerta,  in  luogo dell'amministrazione, la
coerenza del piano economico finanziario con gli elementi di cui agli
articoli 18, comma 3, e 85, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  In    presenza   di   un   mancato   o   incompleto   asseveramento
l'amministrazione,  al  fine  di  ritenere  la proposta ammissibile e
poterla  compiutamente valutare, e' tenuta a richiedere le necessarie
integrazioni al promotore ed all'istituto di credito asseverante.
    2)  il  piano  economico-finanziario  presentato  dai concorrenti
nella  gara  di  cui  all'art.  37-quater, comma 1, lettera a), della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni deve
essere  asseverato  da  un  istituto  di credito nei limiti in cui il
valore  degli  elementi  necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente    piu'   vantaggiosa   risultino   variati   rispetto
all'indicazione fornita dal promotore con la sua proposta.
    Roma, 18 luglio 2000
                                                 Il presidente: Garri